Manutenzioni e verifiche: facciamo chiarezza.

Dubbi sugli obblighi previsti dalla normativa?

Il Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro definisce l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

In linea generale tutte le attrezzature di lavoro e dispositivi devono:

  • essere conformi a specifiche disposizioni legislative
  • rispondere alle direttive comunitarie di prodotto
  • rispondere ai requisiti generali di sicurezza
  • adeguate al lavoro da svolgere
  • controllate e conservate correttamente.

Cosa si intende per controllo e corretta conservazione?

Una gestione sicura che preveda idonea manutenzione delle attrezzature di lavoro, controllo periodico e straordinario e, nel caso di alcune specifiche categorie, verifica periodica.

Quali attrezzature sono soggette a gestione sicura?

La denominazione dell’attrezzatura dovrebbe essere desunta dalla sua dichiarazione CE di conformità ovvero dalle istruzioni che l’accompagnano. Le seguenti attrezzature sono alcune di quelle soggette a gestione sicura.

  • Macchine operatrici e utensili
  • Gru a portale
  • Macchine di sollevamento per materiali
  • Piattaforme di lavoro elevabili
  • Sistemi di aggancio e sollevamento
  • Dispositivi di protezione individuale e collettiva
  • Scale

Che tipo di controlli e manutenzione sono necessari?

Quelli indicati dai fabbricanti nei libretti, quelli derivanti dalle norme di buona tecnica o buona prassi.

Chi può effettuare i controlli e la manutenzione?

Personale tecnico competente o aziende specializzate.

La manutenzione sostituisce la verifica?

Assolutamente NO. Le verifiche iniziali e periodiche sono obbligatorie per alcune specifiche tipologie di attrezzature e macchinari.

Chi può effettuare le verifiche?

Solo gli enti preposti (ASL, INAIL, ARPA, VVF) o soggetti privati abilitati.

Quali sono i rischi?

Per le mancate verifiche sanzioni pecuniarie fino a 1800 euro. Per il mancato mantenimento degli standard di sicurezza arresto da 3 a 6 mesi per il datore di lavoro/dirigente o ammenda fino a 6.400 euro.

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